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Statuto dell’Associazione 

 

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Articolo 1

Nome e Sede

 

Con il nome “Mani per l’Infanzia” abbiamo costituito un’associazione secondo l’articolo 60

del Codice Civile Svizzero. La sede dell’associazione è a Dino in Ticino.

 

 

 

Articolo 2

Scopo

 

L’associazione favorisce l’adozione di bambini orfani o abbandonati assumendo il ruolo d’agenzia di mediazione.

L’associazione promuove l’aiuto a bambini bisognosi.

Può adottare tutti quei provvedimenti che ritiene adatti per il raggiungimento di questi scopi come l’affitto e l’arredamento di un ufficio, la messa a disposizione d’informazioni scritte, ecc.

 

 

 

Articolo 3

 

Membri

 

Tutti i soci attivi e passivi hanno ugual diritto di voto nell’assemblea.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Soci attivi sono coloro che si impegnano a collaborare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione e sono pronti ad assumersi, di tanto in tanto, compiti assegnati dal comitato.

Soci passivi sono coloro che sostengono l’associazione esclusivamente tramite il pagamento della quota sociale.

Le coppie possono essere iscritte come membri attivi o passivi.

Ogni coniuge della coppia conta come una voce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

 

Ammissione dei Soci

 

L’entrata dei soci può avvenire in ogni momento. L’affiliazione ha inizio con il pagamento della quota sociale, sotto riserva d’ammissione da parte dell’Assemblea dell’Associazione.

L’uscita può avvenire in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta al Comitato.

I soci, inclusi i membri di comitato, che non versano la tassa sociale entro 10 gg dal secondo richiamo, perdono senza ulteriore comunicazione la qualità di socio e/o di membro di comitato.

 

 

Articolo 5

 

Esclusione dei membri

 

Sull’esclusione dei soci decide l’assemblea; in casi importanti ed urgenti viene convocata un’assemblea straordinaria.

Un’esclusione è da comunicare per iscritto al socio, indicandone la motivazione.

 

 

Articolo 6

 

Organi dell’associazione e loro funzioni

 

L’Assemblea sociale ha le competenze secondo §§64 + 65 Codice Civile e in particolare l’approvazione:

 

- del verbale dell’ultima assemblea

- della relazione annuale

- del conto economico e del bilancio

- del rapporto dei revisori

- l’ammissione e l’esclusione dei soci

- l’approvazione del budget per l’anno d’esercizio seguente

- la decisione dell’importo della tassa sociale annuale

- la decisione su eventuali donazioni a terzi secondo l’articolo 2

- l’utilizzo delle eccedenze non legate ad obblighi o una liquidazione finale

- la scelta dei revisori, in carica per un anno

- la modifica dello statuto sociale

 

L’Assemblea sociale è convocata dal comitato almeno 20 giorni prima della riunione, tramite annuncio sul sito internet dell’associazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Per gli argomenti che non figurano nell’ordine del giorno dell’invito all’Assemblea, possono essere prese decisioni solo se la maggioranza dei membri presenti all’Assemblea è d’accordo.

 

Il Comitato è l’organo esecutivo secondo § 69 Codice Civile Svizzero.

Decide su tutto, per quanto non altrimenti indicato nello stesso articolo 6 del presente statuto.

Rappresenta l’associazione e ne cura l’andamento degli affari.

È responsabile che le entrate e le uscite vengano registrate nella contabilità con un resoconto annuale.

I membri fondatori costituiscono il primo comitato. Il ruolo dei membri del comitato è irrevocabile, adempiute le condizioni secondo l’articolo 4, mentre è il membro stesso che può presentare le dimissioni.

Un nuovo membro del comitato viene nominato dagli altri membri del comitato.

 

 

 

 

Articolo 7

 

Finanze

 

Uno o due revisori controllano la contabilità ed il bilancio annuale e presentano il rapporto con il testato all’Assemblea sociale.

La tassa sociale raggiunge l’ammontare max. di Chf. 150.00 per le famiglie, di Chf. 100.00 per i singoli.

Viene fissata di volta in volta alla riunione dell’Assemblea.

Per qualsiasi debito garantisce esclusivamente l’associazione, con gli averi della stessa, entro i limiti indicati nel codice civile svizzero.

Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno chiusi il 31 dicembre d’ogni anno.

 

 

Articolo 8

 

Fine e scioglimento

 

Lo scioglimento dell’associazione può essere proposto p.e. dal Comitato e pronunciato in ogni momento dall’assemblea con la maggioranza dei soci iscritti secondo § 76 cc. in caso di liquidazione, le eccedenze verranno destinate ad un’altra istituzione con scopo analogo e a beneficio dell’esenzione fiscale; pertanto non verranno suddivise fra i membri dell’associazione.

 

 

Statuto revisionato in data 12 ottobre 2018

Il presente statuto annulla e sostituisce gli statuti precedenti.

 

 

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